IL NUOVO REGOLAMENTO F-GAS ENTRA IN VIGORE

Il 20 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il nuovo Regolamento sui gas fluorurati a effetto serra che sostituisce il Regolamento (UE) n. 517/2014.

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/573, che entra in vigore oggi, 11 marzo 2024, prevede nuove disposizioni in materia di contenimento, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e le misure accessorie connesse; nuove condizioni per la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato, la successiva fornitura e l’uso di gas fluorurati; la revisione dei limiti quantitativi per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi.

Diverse quindi le novità, anche se l’impatto sui tecnici e gli installatori del nostro settore dovrebbe essere, almeno inizialmente, abbastanza limitato. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio i principali cambiamenti introdotti.

Per prima cosa, il regolamento inserisce nuovi obblighi in merito ad alcune apparecchiature che fino ad oggi rimanevano escluse (o, ancor peggio, parzialmente incluse) dal regolamento. Viene quindi introdotta l’obbligatorietà di certificazione per gli operatori che operano sulle unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigoriferi, container intermodali, compresi i reefer, e vagoni ferroviari, nonché su apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore di veicoli pesanti, furgoni, macchine mobili non stradali utilizzate in agricoltura, nelle miniere e in edilizia, treni, metropolitane, tram e aeromobili. Per gli stessi settori viene anche introdotto l’obbligo di controlli periodici sulle apparecchiature.

I nuovi certificati e attestati verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature coinvolte che contengono F-gas ma anche le sostanze alternative agli F-gas, inclusi i refrigeranti naturali. Su questo punto si attendono però maggiori chiarimenti dalle leggi nazionali di recepimento.

Una delle maggiori novità riguarda poi la questione dello smaltimento dei gas: entro il 31 dicembre 2027, gli obblighi di finanziamento (previsti nell’ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore) per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno includere anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della rigenerazione o della distruzione degli F-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali gas e che sono state immesse in commercio dopo l’entrata in vigore del Regolamento, di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE. Questo dovrebbe semplificare la vita alle imprese che si occupano di riparazione e, si spera, contenere l’abitudine di disperdere il gas in ambiente prima dello smantellamento della macchina per evitare i costi di smaltimento sproporzionati.

Importanti novità riguardano poi le sostanze che sarà possibile immettere in commercio:

- Dal 1° gennaio 2025: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di refrigerazione. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2026: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 2500 per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di condizionamento d’aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare Fgas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati;
- Dal 1° gennaio 2032: è vietato l’uso di F-gas con GWP pari o superiore a 750 per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei chillers (refrigeratori). Per tali apparecchiature sarà comunque possibile utilizzare F-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali F-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.