EDILIZIA LIBERA? TE LO DICE IL DECRETO

Spesso ci si chiede se uno specifico intervento di costruzione , riparazione o rifacimento sia soggetto all’obbligo di richiesta del permesso di costruire, di presentazione della Scia o della Cila, o se, invece, sia un intervento di edilizia libera e che quindi non richiede alcuna procedura burocratica per la sua esecuzione.
 Ebbene, l’elenco delle opere che non richiedono un titolo abilitativo (Scia, Cila o permesso di costruzione) è contenuto nel DM Trasporti 2 Marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile 2018. Si tratta di un provvedimento applicativo dell’articolo 1, comma 2, del Dlgs 222/2016 in base al quale, per garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, è stato istituito un glossario unico delle opere edilizie che individua categorie di intervento e abilitazioni necessarie per compierle.


Gli interventi che si possono realizzare senza titoli abilitativi elencati nel decreto sono 58 e riguardano la manutenzione ordinaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la realizzazione di pavimentazione e di arredo nelle aree pertinenziali, gestione delle opere temporanee. Quindi il rifacimento dell’impianto elettrico, delle tubature del bagno o i sanitari, la realizzazione di un controsoffitto sono tutti lavori di ristrutturazione che non richiedono alcuna pratica burocratica, che si possono quindi realizzare in regime di “edilizia libera“ .


Rientrano poi in questo “regime agevolato” anche una serie di ulteriori interventi. Tra questi figurano, ad esempio, l’installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW, la relizzazione di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, l’installazione di pannelli fotovoltaici o impianti microeolici a servizio degli edifici.


Per un elenco più dettagliato si invita a visionare l’allegato specifico, estratto dal decreto di riferimento.


Prima di concludere, è importante però precisare che non si tratta di un elenco esaustivo, in quanto si individuano solo le opere principali. Inoltre occorre sempre controllare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, come ad esempio il regolamento edilizio, e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.