DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': QUANDO E' OBBLIGATORIA?

La Dichiarazione di Conformità è uno strumento fondamentale, che garantisce all’utente finale che l’impianto consegnatogli dall’installatore è eseguito secondo la regola dell’arte e quindi sicuro e funzionante. Ma lo stesso documento riveste un ruolo fondamentale anche per lo stesso installatore, poiché, specificando le caratteristiche di quanto da lui realizzato, lo tutela ed evita che gli siano imputate eventuali manomissioni fatte successivamente al suo intervento.

Ma quando deve essere compilata la Di.Co.? Deve essere prodotta per qualunque tipo di intervento o solo in specifiche situazioni? E a chi deve essere consegnata? Cerchiamo di chiarire questi punti.

 

Il D.M. 37/2008 all’art.7, comma 1, in merito alla Dichiarazione di conformità prescrive “Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6”.

Di tale dichiarazione fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto/schema dell’impianto.

In questa prescrizione si parla genericamente di lavori, ma il termine fa riferimento ai soli interventi di installazione o di manutenzione straordinaria che comportino una modifica dell’impianto stesso.

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria non vi è invece l’obbligo di rilasciare nessuna Di.Co., così come specificato all’art 10 del D.M 37/08 “La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell’attestazione di collaudo, né l’osservanza dell’obbligo di cui all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 (n.d.r. montacarichi).

Precisiamo che, sempre in base al D.M. 37/2008 la manutenzione ordinaria viene definita come “gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad corsi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normative tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore”

Ricapitolando, la Di.Co deve essere redatta nel caso venga realizzato un impianto o venga modificata la struttura dello stesso, indipendentemente che si tratti di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento, di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, idrici e sanitari, gas, ascensori e antincendio.

Ma a chi deve consegnata la Di.Co.?

Per quanto concerne la comunicazione e la consegna della Dichiarazione di Conformità si prescrive con il Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5 all’art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti termici.

1.Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastruttre e dei trasporti è approvato il modello di dichiarazione unica di conformità che sostituisce i modelli di cui agli allegato I e II del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e la dichiarazione di cui all’articolo 284, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata sono conservate presso la sede dell’interessato ed esibite, a richiesta dell’amministrazione, per i relativi controlli. Resta fermo l’obbligo di comunicazione ai fini del rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o in caso di allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.

La Di.Co. quindi va compilata e consegnata solamente al committente per interventi in edifici già in possesso di certificato di agibilità, mentre, qualora si tratti di un edificio di nuova costruzione, questa andrà consegnata anche agli uffici preposti del Comune. Poichè non tutti i Comuni hanno recepito questa disposizione di legge, è però consigliabile chiedere conferma allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune competente.