Nell’ormai lontano 2011, per l’attuazione della relativa direttiva dell’Unione europea (2009/28/CE), era stato emanato il decreto (D.L. 28/11), il quale interveniva sulla regolarizzazione degli “Installatori e manutentori di caldaie, camini e stufe a biomasse, sistemi solari in edifici, sistemi geotermici e pompe di calore”. Il provvedimento, nella pratica, imponeva che, a partire dall’agosto del 2013, chiunque svolgesse attività su impianti FER (Fonti di Energie Rinnovabili) dovesse possedere una specifica qualificazione, ottenuta tramite apposito corso di formazione.
La storia di questa qualifica è stata tuttavia molto travagliata, tanto che, al momento attuale, anche in virtù di una proroga concessa all’inizio dello scorso anno, molte amministrazioni sono ancora in alto mare con la definizione e l’applicazione degli standard formativi, in altre i corsi partiranno a breve, mentre in altre ancora questo tipo di formazione è già entrato a regime. Una disparità di situazioni che, a conti fatti, avvantaggia coloro che operano nelle regioni meno precise e puntuali, dove gli installatori, senza spendere un soldo e senza perdere neanche un’ora di lavoro, si ritrovano di fatto a poter svolgere gli stessi lavori di altri che invece hanno dovuto investire tempo e denaro.
A questa situazione La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha recentemente cercato di mettere una pezza con le nuove Linee guida n. 16/153/CR7/C9/C5 approvate il 22 dicembre 2016 che sostituiscono il documento datato 2014. All’art 5, le Linee guida del 2014 stabilivano, come già accennato, che coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono dal 1 agosto 2013 e che tale aggiornamento obbligatorio ha cadenza triennale. La durata minima dell’aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato secondo le disposizioni di ciascuna Regione.
Con le nuove Linee guida tale articolo viene modificato, stabilendo che tutte le attività formative di aggiornamento realizzate dal 1° agosto 2013 assolvono gli obblighi formativi fino al 31 dicembre 2019, annullando in questo modo eventuali disparità territoriali, nella speranza che, a breve, i percorsi di aggiornamento siano avviati in tutta Italia.
L’intervento però, nonostante possa senza dubbio essere reputato positivo, ha suscitato diversi malumori tra le associazioni di categoria. Questo perchè il documento contiene una grave imprecisione, presente anche nella versione del documento del giugno 2014, che rischia di causare parecchia confusione tra gli addetti ai lavori.
Nel capitolo iniziale dello standard formativo, quando ci si riferisce alle abilitazioni necessarie agli installatori per operare su impianti FER, continua infatti a non essere menzionata la qualificazione di cui alla lettera d) dell’articolo 4 del DM 37/08, ovvero l’abilitazionea Responsabile Tecnico conseguita tramite un periodo di attività lavorativa. In realtà la normativa statale è stata corretta, aggiungendo i tecnici esclusi, ma nel documento emesso dalle Regioni, tale modifica non è stata recepita ed è come se i Responsabili Tecnici abilitatisi in base al loro percorso professionale non possano installare impianti FER, cosa non vera.
Sicuramente infatti, la normativa nazionale prevarica le linee guida emesse dalla Conferenza, ma resta comunque il fatto che non dovrebbero esistere due documenti con indicazioni discordanti, in quanto si rischia di generare non solo confusione, ma anche problemi più importanti se la modifica non venisse registrata dai regolamenti emessi dalle singole Regioni. Speriamo quindi che tale situazione venga risolta in tempi brevi, in modo da fornire un documento chiaro e unico a tutti i soggetti interessati.
Ing. Alfero Daniele
Collaboratore Tecnico
Professional Team