Contestualmente all’avvento di nuove tecnologie ed allo sviluppo di nuovi materiali, è normale notare un’evoluzione della normativa tecnica che, in virtù dei cambiamenti riscontrati, deve adattarsi per poter continuare a garantire la sicurezza di cose e persone. Questo è accaduto anche per la regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle autorimesse, aggiornata con il DM 15/05/2020 e che entrerà ufficialmente in vigore il 19/11/2020, ovvero 180 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Prima di addentrarci nei contenuti del nuovo testo, andiamo ad analizzare in quali casi devono essere seguite le sue indicazioni.
La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011, ovvero:
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m²; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m²; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m².
Si applica sia alle attività di nuova realizzazione, sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata, siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.
Ciò detto, andiamo ad analizzare i principali cambiamenti rispetto alla normativa attualmente in vigore.
Per prima cosa non ci sarà più distinzione tra autorimesse pubbliche e private per la messa a punto della strategia antincendio, uniformando quindi il comportamento da tenere nei due diversi casi.
Inoltre la classificazione delle attività avverrà anche in base alle caratteristiche prevalenti degli occupanti e non solo alla quota dei piani e alla superficie (ad esempio, nel caso di autorimessa aperta contenuta entro i 5.000 m², in presenza di occupanti che abbiano familiarità con l’attività, è possibile prevedere la sola protezione di base, attuata, cioè, mediante i soli estintori, seguendo quanto indicato nella Rto).
Le prescrizioni diventano inoltre meno gravose per le autorimesse con quote dei piani comprese tra meno uno e più sei metri; vengono meno le prescrizioni specifiche per gli autosilo per la resistenza al fuoco e la reazione al fuoco; vengono limitate le condizioni che obbligano a inserire i depositi di materiale combustibile (con carico di incendio specifico fino a 300 MJ/mq e superficie lorda fino a 25 m2) in compartimenti distinti.
Ma, se da un lato si riscontrano delle aperture, dall’altro vengono inserite nuove limitazioni. Viene introdotto, ad esempio, il divieto di parcheggio nelle autorimesse di veicoli che trasportano sostanze pericolose (a meno che non vi sia una specifica valutazione del rischio incendio), così come il parcamento per i veicoli non in regola con gli obblighi di revisione periodica.
Concludiamo precisando che il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore dello stesso, ricadano in uno dei seguenti casi:
a. siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti agli articoli 3, 4 o 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
b. siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati, comprovati da atti
rilasciati dalle amministrazioni competenti.