RISCALDARE UN'AUTORIMESSA? QUANDO E COME SI PUO' FARE

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Riscaldare un’abitazione, un locale commerciale o un locale lavorativo non è certo cosa inusuale e sarebbe anzi estremamente strano non farlo. Tuttavia, nel nostro Bel Paese, dove le temperature sono in generale abbastanza miti anche durante l’inverno, trovare un’autorimessa riscaldata è cosa meno comune. Tuttavia, posto che questo risulti per qualche motivo necessario (ad esempio in alcune zone particolarmente fredde, tenere al caldo motociclette ed autovetture può rivelarsi estremamente utile allo scopo di preservarne la funzionalità), e posto che la cosa non venga vietata da specifici regolamenti regionali, come è possibile farlo nel rispetto delle norme e dei regolamenti relativi alla prevenzione incendi?


Per rispondere a questa domanda ci viene in soccorso il D.M. 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili”, che, al paragrafo 4, fa la seguente precisazione.
“Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:
– radiatori aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
– impianti ad aria calda: è ammesso il ricircolo dell’aria ambiente se l’autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;
– generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l’installazione dei generatori all’interno dell’autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.”


Da quanto sopra si deduce che il riscaldamento di questi locali è sempre consentito utilizzando un impianto a radiatori, con il generatore di calore posizionato in centrale termica ubicata all’esterno dell’autorimessa stessa.

Gli altri casi presentano invece notevoli criticità poiché, oltre al sopracitato decreto, bisogna considerare anche quanto stabilito dal DM 12 aprile 1996 e dal DM 28 aprile 2005 che disciplinano rispettivamente gli impianti a combustibile gassoso e a combustibile liquido con portata termica complessiva superiore a 35kW, oltre alla norma UNI 7129 per gli impianti a gas al di sotto dei 35 kW. Fermo restando quindi che, per poter utilizzare soluzioni diverse da quella dei radiatori dobbiamo trovarci nel quasi irrealistico caso in cui l’autorimessa accolga e accoglierà esclusivamente autoveicoli di tipo Diesel, si distinguono diversi casi, che delineano una situazione in parte contraddittoria.

1. Se l’apparecchio o gli apparecchi che costituiscono l’impianto hanno potenza totale inferiore a 35kW e utilizzano combustibile gassoso, questo ricade anche nell’applicazione della norma UNI 7129 che non fa distinzione tra apparecchi ad acqua calda e apparecchi ad aria calda e non contempla la possibilità di installare apparecchi direttamente in autorimessa;

2. Se l’impianto è costituito da più generatori ad aria calda, ciascuno di potenza inferiore a 35kW, ma la cui potenza complessiva supera i 35kW, questo ricade nell’ambito di applicazione del DM 12 aprile 1996 oppure del DM 28 aprile 2005, per cui l’installazione è consentita;

3. Se tra gli apparecchi che sotituiscono l’impianto ve ne sono combustibile gassoso con potenza superiore a 35kW, questi ricadono nell’ambito di applicazione del DM 12 aprile 1996, per cui l’installazione è consentita;

4. Se l’impianto è composto da apparecchi a combustibile liquido di potenza non superiore a 35kW, questi non sono disciplinati da alcuna normativa, data l’abrogazione della Circolare 29 luglio 1971, n. 73, per cui l’installazione, partendo dal presupposto che ciò che non è vietato è ammesso, l’installazione è consentita.


Ovviamente, nei casi in cui l’installazione sia consentita, i locali devono possedere i requisiti di areabilità (aperture di aerazione), di compartimentazione e di resistenza al fuoco indicati nelle specifiche norme di riferimento (strutture portanti dei locali R 120 o R 60 con P<116kW, strutture di separazione da altri ambienti REI 120 o REI 60 con P<116kW). Nel caso l’alimentazione sia a GPL, i locali non possono essere interrati.


Nel caso in cui si vogliano utilizzare generatori a gas con potenza inferiore ai 35 kW è possibile l’installazione in locali areati che comunicano direttamente con le autorimesse fino a 9 posti auto e non oltre il secondo piano interrato. In questo caso la comunicazione tra i locali deve essere protetta da porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco E 120. Nel caso l’alimentazione sia a GPL, i locali non possono essere interrati.


Quest’ultima soluzione, a dire il vero, è sicuramente più sicura anche nel caso si utilizzino altri tipi di generatori. Se inoltre consideriamo che, generalmente, nelle autorimesse sono generalmente ricoverate anche autovetture a benzina (e a volte anche a GPL), l’installazione del generatore all’esterno, in un locale a lui dedicato, risulta assolutamente necessaria.


Ing. Alfero Daniele
Collaboratore Tecnico
Professional Team