La Dichiarazione di Conformità di un impianto (impianti di riscaldamento, impianti di adduzione del gas, canne fumarie, ma anche impianti elettrici, idrici, ecc) è un documento obbligatorio ormai da diversi anni, così come indicato dall’art. 7 del D.M. 37/2008.
Si tratta, in pratica, di una relazione che raccoglie tutti i dati relativi al lavoro svolto ed ha, tra i vari scopi, quello di salvaguardare gli installatori da eventuali responsabilità in caso di incidenti causati da successive manomissioni. Per questo motivo, nel redigerla, è necessario essere il più precisi possibile, magari allegando anche delle fotografie!
Per quanto riguarda le nuove realizzazioni, la redazione della DI.CO. non genera comunque grandi preoccupazioni, essendo chiaro all’installatore ciò che è stato fatto e, soprattutto, come è stato fatto. La situazione cambia però nel caso in cui si debba redigere la Dichiarazione di Conformità per il rifacimento parziale di un impianto. In questo caso, infatti, è opportuno lavorare con estrema attenzione e compilare il documento prestando, se possibile, ancora maggior cura del solito. Questo perché deve essere sempre ben chiaro ciò che era già presente in origine e ciò che è stato modificato, in modo da non assumersi responsabilità per i lavori svolti da altri. Ricordatevi però che sarete sempre e comunque responsabili della sicurezza e della funzionalità per quello che riguarda la totalità dell’impianto.
Lo stesso art.7 sopracitato infatti recita:
“In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.”
Vediamo quindi di chiarire la giusta procedura da seguire in queste situazioni.
La DI.CO. che verrà redatta in caso di rifacimento parziale prenderà in considerazione solo le opere realizzate, come ad esempio, nel caso di sostituzione di una caldaia domestica, il generatore, la parte terminale delle tubazioni di gas e acqua, le valvole che vengono sostituite, l’allacciamento al canale da fumo, l’eventuale adeguamento delle aperture di aerazione e ventilazione. Non riguarderà invece la parte di tubazioni e di opere (ad esempio il camino) che non sono state modificate.
Gli allegati obbligatori sono, come sempre, la relazione contenente la descrizione dei materiali impiegati, lo schema dell'impianto o il progetto semplificato redatto dal responsabile tecnico della ditta installatrice, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali. Sarà però necessario integrare il tutto con il riferimento alla vecchia dichiarazione di conformità ed ai dati relativi alla verifica della compatibilità con la vecchia parte dell’impianto, soprattutto nel caso di rifacimento di un impianto gas. Attenzione perché in questo caso, oltre alla prova di tenuta su tutta la tubazione, devono essere eseguite le opportune verifiche anche sulla canna fumaria! Questo proprio per garantire la sicurezza e la funzionalità dell’intero impianto.
Eventuali anomalie riscontrate in questa fase devono essere sistemate, anche se sono relative alla parte non interessata dal rifacimento. Non è infatti possibile rilasciare una dichiarazione di conformità, anche per opere parziali, nel caso in cui l'impianto non possa, nei limiti delle verifiche eseguibili, funzionare in sicurezza nella sua totalità.
Leggendo queste parole, molti installatori penseranno: “Ma se il proprietario non vuole spendere per i lavori e si rifiuta di eseguire gli interventi necessari?”
Purtroppo in questo caso non esistono soluzioni ottimali. Il miglior consiglio che si può dare è quello di non rischiare: parti dell’impianto evidentemente non a norma, soprattutto nel caso di tubazioni ed apparecchi a gas, possono causare incidenti molto gravi e le conseguenze possono essere tragiche sia per gli installatori, ma anche, e soprattutto, per gli utenti. Cercare di far capire quanto appena detto al proprietario sembra l’unica strada percorribile, oltre a quella, moralmente deprecabile, di girare i tacchi e lasciare le cose come stanno.
È infatti impensabile eseguire solo parzialmente i lavori e redigere e sottoscrivere una dichiarazione di conformità alle norme (in particolar modo alla UNI7129) che non corrisponde al vero. In questo caso il tecnico può essere segnalato alla CCIAA competente, per l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 15 del DM 37/2008. È però opportuno ricordare che, in caso di incidenti che coinvolgono cose o persone, la denuncia diventa penale.
Da quanto detto, si deduce quindi che la DI.CO. non è un inutile pezzo di carta, ma una parte fondamentale del lavoro di ogni artigiano.
Ing. Alfero Daniele
Professional Team
Collaboratore tecnico