CATASTO IMPIANTI TERMICI, BANCA DATI F-GAS? QUANDO, COME E CHI

Il lavoro dell’installatore termoidraulico è sicuramente fatto di chiavi, tubazioni e cantieri, ma, negli ultimi anni, una parte sempre più importante della sua attività si sta spostando davanti ad un PC. Dichiarazioni di Conformità, fatture e, non ultimo, registrazione delle attività sugli appositi portali istituiti dalle Camere di Commercio o dalle Regioni. E proprio sulla necessità di registrare o meno un’attività su questi portali, vertono gran parte delle domande che ci vengono rivolte. Per questo riteniamo opportuno richiamare quali siano gli obblighi legati al Catasto Impianti Termici ed alla Banca Dati FGAS.


CATASTO IMPIANTI TERMICI


Questo portale, come suggerito dal nome, ha lo scopo di raccogliere tutti i dati relativi ai sistemi di climatizzazione degli ambienti presenti all’interno degli edifici ed è la “copia” digitale, del Libretto di Impianto. Per quanto riguarda la registrazione sul portale, valgono quindi le stesse norme relative all’aggiornamento del libretto che, come, indicato espressamente dalle specifiche leggi regionali (nel caso della Liguria art.16, del Regolamento Regionale 1/18) deve essere aggiornato ogni qualvolta venga modificato l’impianto termico, che, ricordiamo è definito come:

“impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo”. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”,

Questo significa che sul Catasto Impianti Termici (denominato CAITEL per la Regione Liguria), devono essere registrati, all’atto dell’installazione, tutti gli apparecchi fissi di climatizzazione, siano caldaie o condizionatori, indipendentemente dalla loro potenza termica.

All’atto dell’installazione e successivamente con cadenza quadriennale (o biennale per caldaie con più di 15 anni), per gli apparecchi di condizionamento con potenza superiore ai 12 kW o per apparecchi a gas con potenza superiore ai 10 kW, risulta inoltre obbligatorio, sempre attraverso il medesimo portale, trasmettere un rapporto relativo all’esecuzione delli verifiche di efficienza energetica e pagare (nelle regioni che lo prevedono) lo specifico bollino, il cui importo varia a seconda della potenza dell’impianto.

BANCA DATI F-GAS

Questo portale prevede la registrazione delle attività che si svolgono sul circuito frigorifero di impianti contenenti gas fluorurati. Quindi devono essere registrate tutte le attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento che prevedono la movimentazione di queste sostanze. Questo obbligo riguarda sia gli impianti termici (es. il classico split), sia gli impianti frigoriferi (es. celle frigo, impianti di raffreddamento sale server, ecc….).

Attenzione però: la registrazione risulta obbligatoria esclusivamente per le attività che comportano una movimentazione del gas od un accesso diretto alle tubazioni che lo trasportano. Pertanto l’installazione di apparecchiature ermeticamente sigillate e di tipo plug-in (ovvero per cui è necessario solo il collegamento con l’alimentazione elettrica), non è soggetta alla registrazione, così come non lo sono le attività di manutenzione ordinaria (intese come pulizia filtri e batterie).

 

CHI SI OCCUPA DEL CARICAMENTO SUI PORTALI?

Su questo punto si è generata negli anni parecchia confusione, dovuta principalmente ad una prassi consolidata che, per quanto legittima, non è espressamente prevista a livello normativo. Infatti è uso comune che, quando l’avviamento dell’apparecchio viene eseguito dall’assistenza, sia quest’ultima ad occuparsi direttamente della registrazione ai portali dell’impianto appena installato. Questo per comodità, in quanto sarà poi lei che seguirà il cliente durante la vita dell’apparecchio.

Tuttavia la legge prevede che tale registrazione sia a carico dell’installatore: pertanto è compito di quest’ultimo accertarsi che l’assistenza si occupi della cosa ed adempia agli obblighi di legge. Questo è ancora più importante quando parliamo di impianti di condizionamento ed a pompa di calore, per cui, diversamente dalle caldaie, più raramente interviene l’assistenza. Pertanto, in una simile situazione, l'obbligo di registrazione ricade interamente sull'installatore.