IMPIANTI TERMICI E OBBLIGHI ISPESL: APPROFONDIMENTI

Il DM 1 Dicembre 1975 ha come oggetto le norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione con temperatura superiore a quella di ebollizione alla pressione atmosferica. Da tale decreto sono state tratte le norme contenute nelle Raccolte “R” edite dall’ISPESL, che si applicano “agli impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura non superiore a 110°C, e potenza nominale massima complessiva dei focolari (o portata termica massima complessiva dei focolari) superiore a 35kW”.

 


Precisiamo che nella definizione qui sopra sono compresi tutti i circuiti idraulici che lavorano in pressione, quindi anche gli scaldabagno, se il loro circuito idraulico è di tipo “chiuso ed in pressione” (es. interposizione di uno scambiatore, accumulo con serpentino, ecc..). Nel caso invece questo tipo di apparecchio sia del tipo con produzione istantanea di acqua calda (quindi con un circuito idraulico aperto verso l’esterno), allora non rientra nel campo di applicazione della raccolta.


Altra precisazione riguarda il numero di apparecchi. Le direttive della Raccolta R devono essere rispettati qualora la somma delle potenze degli apparecchi collegati al medesimo circuito idraulico sia superiore a 35 kW, indipendentemente dal fatto che questi siano o meno installati all’interno dello stesso locale. La somma delle potenzialità può in genere essere evitata tramite l’interposizione di uno scambiatore di calore.


Appurato quali siano i casi in cui le disposizioni della Raccolta R debbano essere rispettate, andiamo a riassumere brevemente quali sono queste disposizioni. In generale gli impianti devono essere dotati di:

  • Dispositivo di sicurezza a scarico convogliato dei liquidi surriscaldati correttamente dimensionato
    • Dispositivo indicatore della pressione
    • Dispositivo indicatore della temperatura
    • Vaso d’espansione
    • Valvola intercettazione combustibile automatica
    • Valvola intercettazione combustibile a riarmo manuale

Non è ovviamente possibile analizzare in questo articolo tutte le casistiche previste dalla Raccolta R, per cui si rimanda alla lettura integrale del documento, ricordando che gli obblighi risultano differenti a seconda del combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso), del tipo di vaso di espansione presente (vaso aperto o vaso chiuso), della presenza o meno di pannelli solari ed accumuli.


Ma gli obblighi legati all’ISPESL non si esauriscono con la sola realizzazione dei lavori in base a quanto prescritto: secondo il Titolo II del DM 01.12.1975 per ogni impianto, realizzato con uno o più generatori di calore e ricadente nelle prescrizioni precedenti, deve essere presentata denuncia all’INAIL in caso di nuova realizzazione o modifiche  importanti (dispositivi di sicurezza e di protezione del generatore, sostituzione o modifica del generatore, installazione o modifica di circuiti con nuovi vasi di espansione).


Si tenga presente che la denuncia, la quale deve essere presentata prima dell’inizio della costruzione o della modifica dell'impianto dal progettista, deve riportare il nominaivo dell'installatore, ma, nel caso in cui quest’ultimo non fosse ancora stato individuato, i suoi dati possono essere comunicati successivamente, in sede di richiesta di sopralluogo per l'accertamento di conformità al progetto.


Ma in cosa consiste la denuncia?


Sul sito dell’INAIL, è possibile scaricare la specifica modulistica che deve essere compilata e consegnata a mano o inviata via posta raccomandata al competente Dipartimento Territoriale ex ISPESL dell'INAIL. I lavori possono cominciare dopo la presentazione della pratica, mentre l’INAIL esamina quanto ricevuto e provvede all’omologazione dell’impianto ed al rilascio del libretto di centrale (a seguito di sopralluogo iniziale).


Terminata la realizzazione e la trafila burocratica, l’impianto può funzionare per 5 anni, ma, al termine di questo periodo, così come stabilito dal DM 329/04 è necessario che i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo vengano verificati, ritarati o, eventualmente, sostituiti. Concludiamo ricordando che tali operazioni devono essere riportate sul libretto di centrale, in modo che l’ente presposto ai controlli possa accertarne l’esecuzione.