IL TERZO RESPONSABILE DELL'IMPIANTO TERMICO

Com'è noto, il responsabile di un impianto termico, nel caso ritenga di non farlo direttamente, può delegarne, secondo quanto stabilito dal DPR 16 aprile 2013, n.74, l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione ad un terzo soggetto, il quale si prende carico di far sì che esso rispetti le disposizioni di legge in termini di sicurezza e di efficienza energetica. Tuttavia, perché questo possa accadere, devono essere rispettati alcuni requisiti. Vediamo quali.

 


Prima di tutto la delega non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato, mentre può (non “deve”) essere nominato un unico terzo responsabile nel caso in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici. Nel caso in cui, invece, gli apparecchi siano compresi nello stesso impianto termico (ad esempio, sistema di distribuzione aria canalizzata con più UTA che hanno batterie caldo/freddo per termoregolare la temperatura e l’umidità, in cui il freddo è prodotto dal gruppo frigo che alimenta le UTA, che sono anche alimentate da acqua calda per la funzione di riscaldamento), ci può essere solo un terzo responsabile del sistema complessivo.


Inoltre, nel caso in cui gli impianti non siano conformi alle disposizioni di legge, la delega di terzo responsabile non può essere rilasciata, a meno di non indicare espressamente nell'atto stesso della nomina che l'incarico ha lo scopo di procedere alla messa a norma entro un termine stabilito. Se le operazioni non si concludono entro la data prefissata, la nomina decade automaticamente.


Molto simile è il caso in cui vengano a sussistere nuovi obblighi non previsti al momento dell'atto di delega e richiesti dalle evoluzioni della normativa. In questa situazione il terzo responsabile deve comunicare tempestivamente in forma scritta al delegante l'esigenza di effettuare gli interventi che si renderanno necessari per l’adeguamento dell’impianto e, se questi interventi non vengono autorizzati, come nel caso precedente la delega del terzo responsabile decade in maniera automatica.


Ricordiamo poi che per la conduzione di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232kW è necessario il possesso del patentino caldaista di II livello, mentre per potenze superiori a 350 kW, il ruolo di terzo responsabile può essere ricoperto solo da aziende che possiedono la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all''attività di gestione e manutenzione degli impianti termici o, in alternativa, la qualificazione SOA nelle categorie OG11 o OS28.


Concludiamo dando un’occhiata agli adempimenti burocratici necessari ad assumere l’incarico di terzo responsabile. Oltre, ovviamente, a redigere un contratto scritto tra le parti è necessario informare, tramite apposita documentazione e procedure, l’organismo di controllo: 


• della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi
• della eventuale revoca dell''incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi

• della decadenza automatica (nel caso di mancata autorizzazione all’adeguamento da parte del condominio) entro i 2 successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.


Ing. Alfero Daniele
Collaboratore Tecnico
Professional Team