L’Ecobonus, una detrazione fiscale creata con lo scopo di incentivare l’efficientamento energetico degli edifici, è uno strumento ampiamente diffuso ed utilizzato, essendo entrato nell’ordinamento giuridico italiano ormai da molti anni. Ciononostante, in molti continuano ad interpellarci per dubbi o quesiti sulla procedura da adottare per usufruire di questo regime incentivante: ci pare quindi opportuno cercare di riassumere in questo articolo i punti fondamentali di questo provvedimento, anche alla luce delle innumerevoli novità che si sono susseguite nel corso degli anni.
Per prima cosa ricordiamo che l’Ecobonus, consiste in una detrazione, ripartita in dieci rate annuali di pari importo, dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. Tale detrazione viene richiesta compilando i campi appositi nella dichiarazione dei redditi.
Possono usufruire di questa agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, oltre che gli Istituti autonomi per le case popolari, che possiedono, a qualsiasi titolo, un diritto di godimento dell’immobile oggetto di intervento (proprietari, affittuari, comodatari, conviventi residenti, ecc…) e che sostengono le spese.
Attenzione però: i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale (ovvero le sedi legali ed operative delle aziende).
Altra importantissima questione sono gli interventi per cui tale detrazione è concessa e che sono:
- riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (massimale 100.000€)
- interventi sull’involucro degli edifici (massimale 60.000€)
- acquisto e posa in opera delle schermature solari (massimale 60.000€)
- installazione di pannelli solari (massimale 60.000€)
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (massimale 30.000€)
Al di là del primo caso, che prevede certamente l’intervento di un progettista e comporta una serie di interventi più complessi, le due situazioni in cui è più comune imbattersi nel settore termoidraulico sono le ultime due. Analizziamole una alla volta.
Per quanto concerne i pannelli solari, accedono alle agevolazioni tutti gli interventi di installazione di pannelli solari, eseguiti su edifici esistenti, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Ovviamente gli apparecchi installati devono rispettare alcuni requisiti di efficienza (pannelli solari e i bollitori garantiti per almeno cinque anni, accessori e i componenti elettrici ed elettronici garantiti almeno due anni, certificazione di qualità conforme alle norme EN 12975 o EN 12976).
Sottolineiamo che si tratta di uno dei pochissimi casi in cui è incentivata la pura installazione, senza necessità di sostituire un impianto preesistente. È però importante precisare che, nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (edifici esistenti con superficie utile superiore a 1.000 mq soggetti a ristrutturazione integrale dell’involucro o edifici soggetti a demolizione e ricostruzione), per i quali è obbligatoria la copertura di parte del fabbisogno energetico tramite l’utilizzo di fonti rinnovabili, è possibile accedere alle agevolazioni solamente per la quota eccedente a quella necessaria al rispetto degli obblighi di legge.
Per quanto riguarda invece la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale occorrono invece più precisazioni:
- la sostituzione è intesa come integrale o parziale: questo significa che, nel l’impianto preveda la presenza di più generatori, è possibile sostituirne anche solo una parte ed accedere comunque all’incentivo.
-L’aggiunta di una pompa di calore all’impianto può essere considerata sostituzione parziale solo nel caso in cui si dimostri, tramite asseverazione di un professionista abilitato, che l’integrazione permetta una diminuzione dei consumi ed un aumento dell’efficienza energetica dell’edificio almeno pari a quella che si avrebbe con la sostituzione della caldaia preesistente con una nuova caldaia a condensazione. Bisogna inoltre modificare l’impianto esistente in modo da rendere l’integrazione automatica e non gestibile liberamente dall’utente.
Ciò premesso, passiamo all’analisi dei singoli interventi.
Per quanto riguarda la sostituzione dell’impianto con una pompa di calore ad alta efficienza, data la premessa, non si rilevano altri punti particolarmente spinosi. L’importante è sempre ricordare i requisiti degli apparecchi installati: coefficiente di prestazione (COP) almeno di 3.9 e indice di efficienza energetica (EER) almeno di 3,4; per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di a.c.s., la detrazione si opera nel caso di un COP > 2,6.
Per quanto riguarda la detrazione fiscale relativa alla sostituzione di una caldaia a gas (anche a condensazione) con una a condensazione le cose invece si complicano: in base al sistema di regolazione della temperatura, si applicano infatti aliquote differenti.
Tale intervento può infatti usufruire dell’aliquota di detrazione del 65% soltanto se, contestualmente, si installano sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della Comunicazione della Commissione 2014/C 207/02. Se ciò non accade, l’aliquota della detrazione scende al 50%. In entrambi i casi è sempre obbligatoria l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti (ad eccezione degli impianti progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C). Il generatore di calore installato deve inoltre avere un rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2logPn.
Regole simili valgono per l’installazione di apparecchi a biomassa ed impianti ibridi.
Passiamo dunque ai pagamenti.
Per quanto riguarda la fatturazione non ci sono particolarità da segnalare (se il cliente ne fa richiesta si ricordi di applicare l’iva al 10% scorporando i beni significativi).
Per quanto riguarda il pagamento, invece, al momento dell’esecuzione del bonifico il cliente deve ricordarsi di segnalare alla banca la sua volontà di usufruire della detrazione. In questo modo verrà inserita la causale corretta (Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296 - codice fiscale del beneficiario della detrazione - numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico) e la banca applicherà ritenuta d’acconto del 8%.
Ricordiamo che, solo per l’anno in corso (2021), per tutti gli interventi è possibile la cessione del credito di imposta, in cambio di uno sconto in fattura, all’azienda che esegue l’intervento o a istituti di credito, con la facoltà per questi ultimi di cedere nuovamente il credito.
Una volta eseguito il pagamento e terminati i lavori, non bisogna dimenticarsi dell’ultimo fondamentale passaggio: la pratica ENEA. Questa dichiarazione deve essere eseguita a cura della persona che usufruisce della detrazione (o di un suo delegato) entro 90 giorni dal termine dei lavori, ovvero, in assenza di titoli autorizzativi, dalla data della dichiarazione di conformità. Durante la dichiarazione non è necessario allegare alcuna documentazione (è sufficiente inserirne i dati), è tuttavia necessario che la documentazione tecnica degli impianti, attestante i requisiti energetici, ed eventuali APE vengano conservati a cura del cliente.
Per concludere il processo, in occasione della dichiarazione dei redditi dell’anno successivo, la persona che usufruisce della detrazione dovrà consegnare al suo commercialista la ricevuta di invio della pratica al portale ENEA, insieme alle fatture ed alle relative attestazioni di pagamento.