Dopo l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, il provvedimento è stato pubblicato sull’edizione straordinaria alla Gazzetta Ufficiale 16 febbraio 2023, n. 40. La sostanza del provvedimento è già ampiamente stata annunciata dai principali media: cessione de credito e sconto in fattura vengono cancellati. La motivazione di questa presa di posizione è legata alla necessità di risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi che stava mettendo in crisi imprese, professionisti e contribuenti, ponendo al contempo in sicurezza i conti pubblici.
Ma vediamo ed analizziamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
Il Decreto Legge è costituito da soli 3 articoli:
L’Art. 1 “Modifiche alla disciplina relativa alla cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” da una parte blocca ogni possibilità di acquisto dei crediti fiscali da parte degli Enti locali (Regione Sardegna e Provincia di Treviso ad esempio); dall’altra parte interviene sulla responsabilità dei cessionari che, fatta esclusione per i casi di dolo e colpa grave, è esclusa nel momento in cui i cessionari siano in possesso della documentazione relativa alle opere che hanno originato il credito di imposta, ovvero:
a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
b) notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'
c) visura catastale ante operam dell'immobile oggetto degli interventi
d) fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute
e) asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruita' delle relative spese
f) nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale
g) nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d)
h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere
i) un'attestazione rilasciata dai soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
L’Art. 2 “Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali” decreta che a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo Decreto Legge a tutti gli interventi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio non è più consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale. Niente più sconto in fattura o cessione del credito, fatta esclusione per i lavori per cui è già stato richiesto ed ottenuto il titolo edilizio abilitativo necessario o, nel caso in cui questo non sia richiesto, siano già stati avviati i lavori..
L’Art. 3 indica la tempistica di entrata, in vigore, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione su gazzetta ufficiale (quindi il 17 febbraio 2023).