Da tempo se ne parla ed alla fine il momento è arrivato: la proposta ufficiale di revisione alla Regolamentazione Europea F-Gas è da poco stata pubblicata anche in lingua italiana (circa un mese fa era stata pubblicata la versione in lingua inglese). Certo non stiamo ancora parlando del documento definitivo e ci saranno certamente modifiche a seguito dei commenti e suggerimenti delle parti interessate, tuttavia si può già fare un’analisi di quali saranno le misure di maggiore impatto sul settore.
Prima novità, l’incentivazione dello sviluppo di una “banca dati fgas”, sul modello italiano, per la registrazione degli interventi da parte di tutti gli Stati Membri. Tuttavia continuano ad essere ammessi i registri cartacei, ma dovranno essere conservati per 5 anni sia dai proprietari degli apparecchi, sia dalle imprese manutentrici. In questa occasione però, l’Italia è avanti rispetto agli altri Paesi, quindi per le nostre aziende non dovrebbero esserci cambiamenti.
Nel nuovo regolamento viene data anche maggiore importanza alla formazione dei tecnici, che dovrà riguardare tutte le attività (installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione delle apparecchiature, controllo delle perdite) sia sui gas fluorurati ad effetto serra, sia sulle altre alternative (Idrocarburi, CO2…).
Per quanto riguarda gli aspetti di immissioni in commercio, una fortissima spinta viene data all’utilizzo di sostanze meno inquinanti.
Per prima cosa è prevista una drastica riduzione per la quantità di HFC che potranno essere importati in Europa: se nel 2015 il valore base era stato fissato a 176.700.479 tonnellate di CO2 equivalente (tC02e), la nuova proposta di revisione prevede un taglio assolutamente netto. Dal 2024 al 2026 la quantità dovrà ridursi infatti fino a 41.701.077 tC02e e la progressione terminerà solo nel 2048, quando la quota definitiva si attesterà a 4.200.133 tC02e, il 2,37% dei valori ammessi nel 2015 (la regolamentazione attualmente in vigore prevedeva un obbiettivo finale del 20% nel 2032).
Questo aspetto si ricollega ad una serie di limitazioni alle immissioni sul mercato di alcuni prodotti chiave per il settore della climatizzazione: gli impianti split dovranno restare entro la potenza nominale di 12kW e non potranno contenere un gas refrigerante con GWP superiore a 150.
Per gli impianti con capacità superiore a 12kW (principalmente i VRV-VRF) invece verrà vietato l’uso di gas refrigerante con GWP superiore a 750.
Queste misure entreranno in vigore dal 2027.
Al momento, non sono disponibili sul mercato miscele di HFC o HFO, utilizzabili negli impianti di condizionamento, che abbiano queste caratteristiche. Si presuppone che nei prossimi anni gas idonei possano essere messi a punto, ma è chiaro che l’intento della commissione è quello di spingere il mercato verso gli idrocarburi, superando (come dimostra la recente revisione dello standard 60335-2-40:2022) i limiti imposti dalle normative nazionali.
Limitazioni simili sono inserite anche per gli impianti di refrigerazione per cui è stato risolto il cavillo degli impianti non ermeticamente sigillati: dal 1 gennaio 2022 è infatti entrato in vigore l’obbligo di passaggio a refrigeranti con GWP minore di 150 nei frigoriferi e congelatori per uso commerciale, ma solo se l’impianto è ermeticamente sigillato. Per questo motivo, alcuni costruttori non pronti al passaggio hanno interpretato la norma sostenendo che rendendo il sistema non ermeticamente sigillato era possibile bypassare l’obbligo.
Con la nuova regolamentazione sono state aggiunte e modificate alcune definizioni e risulta ora chiaro che un impianto integrato, monoblocco, di refrigerazione commerciale, deve contenere, già dal 2022, gas refrigerante con GWP minore di 150. Dal 2025 la stessa regola varrà per tutti gli impianti di refrigerazione “integrati, monoblocco, non split”.
Non manca nel nuovo regolamento anche il tema del contrasto ai traffici illegali. Alla Commissione è conferito il potere di adottare nuove misure per il monitoraggio dei gas fluorurati ad effetto serra, nonché dei prodotti che li contengono o degli impianti che li includono, anche sulla base di una valutazione dei potenziali rischi legati ai traffici illegali. Questo fa riferimento soprattutto a una serie di disposizioni di sicurezza per impedire l’ingresso in Europa di questo tipo di prodotti, comprese le metodologie di tracciabilità dei gas immessi sul mercato e tenendo conto dei benefici ambientali e degli impatti socioeconomici annessi.
Queste le modifiche che, a nostro giudizio, risultano più rilevanti. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi della consultazione pubblica e sulle eventuali modifiche che verranno apportate al testo.