RELAZIONE EX LEGGE 10: QUANDO E' OBBLIGATORIA?

Per nessuno di voi sarà una novità sentire parlare di Legge 10, nome con cui è comunemente conosciuta la Legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l’attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di uso delle fonti rinnovabili di energia”. Questa norma è nata col proposito di regolamentare il settore termotecnico, stabilendo i limiti per i consumi di energia termica ed elettrica degli edifici, sia in caso di nuova costruzione che in caso di interventi su edifici esistenti. Ovviamente, essendo i consumi di energia di un edificio strettamente connessi alle caratteristiche del suo involucro (pareti, copertura, serramenti, ecc.) e dei suoi impianti (riscaldamento, illuminazione, raffrescamento, ecc.), i limiti stabiliti dalla norma riguardano entrambi questi aspetti.

 


Rispecchiando chiaramente l’intento e la necessità sempre più crescente di contenere i consumi energetici globali delle costruzioni, la Legge è stata in gran parte modificata e integrata nel corso degli anni da vari decreti, che ne hanno mantenuto i contenuti al passo con le nuove tecnologie.
Quello che però è rimasto invariato nel tempo è l’obbligo di far redigere dal progettista una relazione tecnica ex Legge 10, dove il termotecnico riporta e sottoscrive i calcoli e le verifiche che attestano la rispondenza di un progetto alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici. Tale documento deve essere presentata in Comune, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori o alla domanda di concessione edilizia.


Ma è sempre obbligatorio presentare la relazione ex Legge 10?


Non esiste in realtà un elenco esemplificativo riguardo l’obbligatorietà della redazione della relazione e spesso sono gli stessi Comuni a poter decidere sull’opportunità o meno del deposito della stessa. Tuttavia sono individuati alcuni casi per i quali è sicuramente obbligatoria, ovvero per tutti i lavori che prevedono costruzione o interventi che interessano il sistema involucro-impianto, come:

– edifici di nuova costruzione;
– demolizioni e ricostruzioni;
– ampliamenti superiori al 15% della volumetria preesistente e comunque superiori a 500 m3;
– ristrutturazioni importanti di primo livello;
– ristrutturazioni importanti di secondo livello;
– riqualificazioni energetiche;
– impianti termici di nuova installazione;
– ristrutturazione degli impianti termici esistenti;
– sostituzione di generatori di calore.

Non tutti questi interventi sono però messi sullo stesso piano e per alcuni di essi è prevista una procedura più “leggera”. Ad esempio, in caso di mera sostituzione di generatore di calore, la relazione è richiesta solo per potenze superiori ai 50 kW, oppure quando avviene un cambio di combustibile o di tipologia di generatore (Es. sostituzione di una caldaia a metano con una caldaia a biomassa). Sempre riguardo ai generatori, la relazione non è dovuta in caso di installazione di pompa di calore con potenza termica uguale o inferiore a 15 kW. Negli interventi per i quali non sussiste l’obbligo di produrre il documento, si fa riferimento alla relazione redatta per la costruzione o per l’ultima ristrutturazione.


Cosa succede se la relazione Legge 10 non è presente?


Nei casi in cui è necessaria una concessione edilizia di qualsiasi tipo, il documento viene richiesto dagli uffici comunali e dovrebbe quindi essere in possesso del committente. Negli altri casi la mancanza della relazione rischia di essere un problema per l’installatore, che si deve prendere l’onere di dimensionare autonomamente il generatore, assumendosi di fronte al cliente la responsabilità del rispetto dei limiti per i consumi di energia termica ed elettrica imposti dalla norma. Responsabilità che, in realtà, dovrebbe ricadere sul termotecnico.


Per questo motivo, in caso di dubbi sulla potenzialità del generatore da installare, è sempre bene richiedere al cliente la relazione, che potrà figurare nelle spese professionali ammissibili dalle detrazioni IRPEF 50% e 65%, ove l’intervento ne possa beneficiare.


Ing. Alfero Daniele
Professional Team